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Di seguito spiegazione su quali e come vengono rilasciati i documenti di acquisto sul nostro sito
A tutti i clienti registrati con partita iva verrà emessa regolare fattura intestata alla propria ditta, una volta emessa al momento del ricevimento del pagamento o al ritiro non sarà più possibile cambiare intestazione o tipo di documento.
A tutti i clienti senza partita iva verrà emesso un documento di spedizione cartaceo (ddt) con il pacco stesso,e tramite e-mail un documento non fiscale che comprova l'acquisto e sara valido appunto come prova di acquisto e garanzia, nel documento verranno immessi ovviamente i seriali dei prodotti acquistati
Se il cliente ha neccessità di avere fattura fiscale con il solo codice fiscale lo deve segnalare al momento dell'acquisto nel box commenti durante la fase di ordine.
Di seguito le leggi che regolano tali operazioni
Ai sensi dell'articolo 22 del dpr 633/72 (dpr istitutivo dell'iva), “l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione: 1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;……..”.
L’operazione di vendita di beni materiali effettuata da C.M.R INFORMTICA S.R.L si configura come commercio elettronico indiretto in quanto la transazione commerciale avviene in via telematica ma il cliente riceve la consegna fisica della merce a domicilio secondo i canali tradizionali, ossia tramite vettore o spedizioniere (cfr. risoluzione 21 luglio 2008, n. 312/E, risoluzione 15 novembre 2004, n. 133/E). Ai fini Iva, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione), come previsto dall’articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972, né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’articolo 2 del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696.
Il momento di effettuazione dell’operazione per i beni materiali risulta essere la consegna o, se il pagamento è effettuato anticipatamente rispetto alla consegna, il momento del pagamento stesso.
La possibilità accordata dalla Legge di non "certificare" il corrispettivo con fattura e/o ricevuta e/o scontrino nasce dalla necessità di alleggerire il carico amministrativo della società venditrice che in alternative si vedrebbe costretta ad emettere un tale quantitativo di documentazione fiscale anche per vendite di valore irrisorio, con un aggravio di costi e tempi difficilmente sostenibili. Ovviamente il corrispettivo viene comunque evidenziato nella contabilità iva al fine del corretto versamento dell'iva stessa da parte della società.
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